COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 19 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PELLESTRINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 15 del 5/10/2005 – Squalifica Giocatore Renna Stefano Gregory sino al 28/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 19 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PELLESTRINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 15 del 5/10/2005 - Squalifica Giocatore Renna Stefano Gregory sino al 28/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria L’U.S. Pellestrina ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato del C.R.V. n. 15 del 5/10/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 28/11/2005 a carico del proprio giocatore Renna Stefano Gregory “per aver calciato il pallone contro l’arbitro da distanza ravvicinata, colpendolo al ginocchio”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione presentata dall’U.S. Pellestrina; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha spiegato l’episodio, consentendo in tal modo di qualificare il fatto in termini di offesa grave, piuttosto che di atteggiamento violento e lesivo della sua persona fisica; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Pellestrina; • di ridurre la squalifica a carico del calciatore Renna Stefano Gregory riconducendola al 7/11/2005. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it