COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 19 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. VISMA ARREDO VEDELAGHESE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 10 del 28/9/2005 – Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione sino all’11/10/2005 Dirigente Civiero Alessandro; Inibizione sino al 18/10/2005 Dirigente Visentin Livio; Squalifica sino al 30/11/2005 Giocatore Torresan Nicola; Squalifica per sei giornate Giocatore Nicoletti Gianluca; Squalifica per cinque giornate Giocatore Guidolin Luca – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 19 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. VISMA ARREDO VEDELAGHESE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 10 del 28/9/2005 – Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione sino all’11/10/2005 Dirigente Civiero Alessandro; Inibizione sino al 18/10/2005 Dirigente Visentin Livio; Squalifica sino al 30/11/2005 Giocatore Torresan Nicola; Squalifica per sei giornate Giocatore Nicoletti Gianluca; Squalifica per cinque giornate Giocatore Guidolin Luca – Campionato di 3^ Categoria L’A.S.D. Visma Arredo Vedelaghese ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Treviso, pubblicate nel Com. Uff. n. 10 del 28/9/2005, con le quali venivano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari a proprio carico : - Ammenda di € 100,00 alla Società “per offese e minacce all’arbitro da parte di un gruppo di propri sostenitori e, al rientro negli spogliatoi, per frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara da parte di alcuni addetti della Società (sanzione ridotta per l’intervento collaborativo del Presidente a protezione dell’arbitro); - Inibizione sino all’11/10/2005 al Dirigente Civiero Alessandro; - Inibizione sino al 18/10/2005 al Dirigente Visentin Livio; - Squalifica sino al 30/11/2005 al Giocatore Torresan Nicola “perché, all’atto dell’espulsione, dava una violenta spinta con entrambe le mani aperte sul petto dell’arbitro, facendolo indietreggiare repentinamente e sbilanciandolo, tanto da farlo inciampare sui propri piedi senza farlo cadere a terra, proferendogli successivamente grave minaccia”; - Squalifica per sei giornate al Giocatore Nicoletti Gianluca “espulso per gravi offese ed atteggiamento di sfida verso l’arbitro, alla notifica dell’espulsione dava una leggera spinta sul petto con entrambe le mani aperte al direttore di gara (sanzione aggravata perché in quel momento Capitano); - Squalifica per cinque giornate al Giocatore Guidolin Luca “espulso per essere entrato violentemente da tergo su un avversario, alla notifica dell’espulsione dava una leggera spinta sul petto all’arbitro con entrambe le mani aperte in segno di protesta”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente improponibile, ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del C.G.S., la parte del ricorso relativa ai provvedimenti delle inibizioni a carico dei Dirigenti Civiero Alessandro e Visentin Livio perché inoppugnabili; esaminata la parte dell’opposizione presentata dalla Soc. Visma Arredo Vedelaghese riguardante le rimanenti sanzioni disciplinari; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società reclamante; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che i fatti ascritti per taluni versi presentano aspetti di minor gravità e che quindi sia congrua una riduzione delle sanzioni, fatta salva la posizione del calciatore Nicoletti Gianluca P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.S.D. Visma Arredo Vedelaghese; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Torresan Nicola, riconducendola al 15/11/2005; • di ridurre a quattro giornate la squalifica a carico del giocatore Guidolin Luca; • di confermare la squalifica per sei giornate la squalifica a carico del giocatore Nicoletti Gianluca; • di ridurre la sanzione dell’ammenda a carico della Società, determinandola in € 60,00. La tassa reclamo non è stata versata.
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