COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 26 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. LUSIANA CONCO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 17 del 12/10/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore Vescovi Massimo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 26 Ottobre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. LUSIANA CONCO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 17 del 12/10/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore Vescovi Massimo – Campionato di 2^ Categoria
L’A.C. Lusiana Conco ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto
pubblicata con il Comunicato del C.R.V. n. 17 del 12/10/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate
a carico del proprio giocatore Vescovi Massimo “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo ed insultandolo”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione presentata dall’A.C. Lusiana Conco;
visti gli atti ufficiali di gara;
esperiti ulteriori accertamenti;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, che appare conforme rispetto agli accadimenti descritti nel referto
arbitrale, tenendo anche conto del fatto che il Vescovi era il capitano della squadra
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Lusiana Conco;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Vescovi Massimo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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