COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 26 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.P. POZZONOVO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 19/10/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore Mazzuccato Gilberto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 26 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.P. POZZONOVO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 19/10/2005 – Squalifica per quattro giornate giocatore Mazzuccato Gilberto – Campionato di 2^ Categoria La S.P. Pozzonovo ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto pubblicata con il Comunicato del C.R.V. n. 18 del 19/10/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del proprio giocatore Mazzuccato Gilberto “per leggera spinta a titolo protestatario all’arbitro ed espressioni di disturbo dopo l’allontanamento dal campo per spinta ad avversario”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione presentata dalla S.P. Pozzonovo; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene congrua – rispetto ai fatti addebitati - la sanzione comminata, tenuto anche conto del ruolo di capitano svolto dall’autore P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla S.P. Pozzonovo; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Mazzuccato Gilberto; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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