COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 3 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Avverso regolarità gara Ajace – Gav Verona San Michele del 16/10/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 3 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Avverso regolarità gara Ajace - Gav Verona San Michele del 16/10/2005 – Campionato di 3^ Categoria La Società Gav Verona San Michele ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara Ajace – Gav Verona San Michele del 16/10/05, denunciando l’irregolare partecipazione del giocatore Ferrarese Tiziano (Ajace) perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’APD Gav San Michele nonché la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti dai quali é emerso che l’arbitro che ha diretto la gara Vestenanova – Ajace del 9/10/2005 ha fornito un supplemento di rapporto nel quale ha precisato di essere incorso in un errore nella redazione del referto, in quanto ha indicato tra i giocatori espulsi il nominativo del giocatore n. 3 Ferrarese Tiziano (Ajace) in luogo del calciatore n. 7 Confente Cristian (Ajace), effettivamente espulso; preso atto di quanto sopra e della comunicazione del G.S. del Comitato di Verona mediante la quale ha precisato che l’attribuzione della squalifica del giocatore Ferrarese Tiziano era dovuta unicamente ad un errore da parte dell’arbitro, in quanto nel Comunicato n. 16 del 20/10/2005 é stata inserita la squalifica per due giornate a carico dello stesso Ferrarese, mentre in effetti il provvedimento doveva essere imputato al calciatore Confente Cristian (Ajace) - vedi “rettifica” pubblicata nel Comunicato n. 17 del 27/10/2005 del Comitato di Verona -; considerato inoltre che in seguito alla ricezione tardiva del referto di gara del 9/10/2005 (Vestanova – Ajace) il G.S. non ha potuto rendere noto il provvedimento sanzionatorio a carico del calciatore espulso durante il corso dell’incontro medesimo prima della disputa della gara del 16/10/2005; accertato infine che la Società Ajace non ha impiegato nella gara del 16/10/2005 Ajace-Gav Verona S.Michele il giocatore effettivamente espulso Confente Cristian; visto l’art. 41, 2° comma del C.G.S. che dispone : “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale é automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”; constatato quindi che il calciatore Ferrarese Tiziano aveva titolo a partecipare all’incontro oggetto del giudizio; P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dalla Società Gav Verona San Michele; • di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo di : Ajace – Gav Verona San Michele 2-0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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