COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 9 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.C. CORTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 26/10/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Rimoldi Renato – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 9 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.C. CORTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 26/10/2005 – Squalifica per tre giornate giocatore Rimoldi Renato - Campionato di 2^ Categoria La Società S.C. Cortina ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 26/10/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Rimoldi Renato perché “espulso per proteste, prima di uscire dal terreno di gioco affrontava l’arbitro con fare minaccioso, tirandogli contro la fascia di capitano”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dalla S.C. Cortina; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che in base agli atti di causa ed allo stesso referto arbitrale, la sanzione di due giornate di squalifica appare più congrua in relazione ai fatti ascritti al calciatore Rimoldi Renato P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Cortina; • di ridurre a due giornate la squalifica a carico del giocatore Rimoldi Renato. La tassa reclamo non é stata versata.
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