COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 9 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. GIAVENALE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 44 del 13/4/2005 – Squalifica giocatore Kasad Ennaji sino al 2/1/2006 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 9 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. GIAVENALE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 44 del 13/4/2005 – Squalifica giocatore Kasad Ennaji sino al 2/1/2006 – Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Giavenale ha presentato – in data 2/11/2005 – copia del reclamo già spedito dalla stessa per Raccomandata il 22/04/05 – come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dall’Ufficio Postale di Thiene – ma mai consegnato alla C.D., avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 44 del 13/4/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica a carico del proprio giocatore Kasad Ennaji sino al 13/4/2005 “per aver colpito con un pugno un avversario procurandogli un taglio al labbro superiore, con fuoriuscita di sangue. Successivamente, mentre l’avversario usciva dal terreno di gioco, il Kasad lo colpiva ripetutamente alle spalle, generando una rissa alla quale partecipavano altri giocatori” La Commissione Disciplinare rilevato che con la documentazione trasmessa, l’A.C. Giavenale ha dimostrato di aver provveduto a rimettere nei termini (il 22/4/2005) il reclamo avverso il provvedimento disciplinare in epigrafe; esaminato quindi il reclamo avanzato dall’A.C. Giavenale e la documentazione ufficiale in atti relativa alla gara Castelgomberto Lux - Giavenale del 10/4/2005 del Campionato di 2^ Categoria; valutata la decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado; ritenuto che in seguito ad una più approfondita valutazione dei fatti alla luce degli atti in causa, appare più congruo sanzionare il comportamento del calciatore Kasad Ennaji sino al 30 Novembre 2005 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso avanzato dall’A.C. Giavenale; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Kasad Ennaji sino al 30 Novembre 2005. La tassa reclamo non é stata versata.
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