COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 16 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3. Ricorso A.C. Lonigo Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 9/11/2005 – Squalifica per tre giornate Giocatore Lombardi Antonio – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 16 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3. Ricorso A.C. Lonigo Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 9/11/2005 – Squalifica per tre giornate Giocatore Lombardi Antonio – Campionato di Eccellenza L’A.C. Lonigo ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 21 del 9/11/2005, con la quale veniva inflitta la seguente sanzione disciplinare : - squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Lombardi Antonio “espulso perché contestava l’arbitro spingendolo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Lonigo; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia Giudice di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame e che dunque appare congrua P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Lonigo; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Lombardi Antonio; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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