COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 16 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo U.S. Canaro Avverso validità gara Atheste – Canaro del 9/11/2005 – Trofeo Regione Veneto – Società 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 16 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo U.S. Canaro Avverso validità gara Atheste - Canaro del 9/11/2005 – Trofeo Regione Veneto – Società 2^ Categoria La Società U.S. Canaro ha inoltrato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’A.C. Atheste, del giocatore Bertazzo Igor perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo avanzato nei termini regolamentari dall’U.S. Canaro e gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti dai quali é emerso che il calciatore Bertazzo Igor é stato colpito da sanzione di squalifica per una giornata per aver raggiunto il numero di due ammonizioni in gare del Trofeo Regione Veneto dell’edizione 2005/2006, secondo quanto pubblicato sul Com. Uff. n. 20 del 3/11/2005 del C.R. Veneto (pag. 20/376); ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato in occasione della gara del Trofeo Regione Veneto del 9/11/2005; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Bertazzo nella partita oggetto del reclamo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo presentato dall’U.S. Canaro; • di applicare nei confronti dell’A.C. Atheste il disposto di cui all’art. 12, comma 5, sub a) del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita gara, omologandola come segue : Atheste – Canaro 0 – 3; • di comminare nei confronti dell’A.C. Atheste l’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in un gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; • di infliggere un’ulteriore giornata di squalifica a carico del calciatore Bertazzo Igor (Atheste) in base al disposto di cui all’art. 17, ultimo capoverso comma 3° del C.G.S. La tassa reclamo non é stata versata.
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