COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FAVARO 1948 Avverso validità gara Mestre – Favaro 1948 del 6/11/2005 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FAVARO 1948 Avverso validità gara Mestre – Favaro 1948 del 6/11/2005 – Campionato di Promozione L’A.S. Favaro 1948 ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’A.C. Mestre, del giocatore Sleiman Ivan Noe agli effetti del tesseramento. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rituale avanzato dall’A.S. Favaro 1948 - trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo – nonché gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto che ha comunicato : - che il calciatore Sleiman Ivan Noe risulta regolarmente tesserato a favore dell’A.C. Mestre, con numero di matricola 5037694, con data di decorrenza 3/11/2005; - che il giocatore Sleiman Ivan Noe é risultato cittadino italiano, in base alla documentazione fornita dall’A.C. Mestre all’atto della presentazione della “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”; considerato che la memoria trasmessa dall’A.S. Favaro 1948 a mezzo fax in data 11/11/2005, appare irrituale perché manca l’attestazione di inoltro di copia della memoria stessa alla società controparte; rilevato, comunque, che il calciatore Sleiman Ivan Noe é titolare di regolare passaporto italiano, attestante la nazionalità appunto italiana del medesimo; accertata, alla luce di quanto sopra la regolare partecipazione del calciatore Sleiman Ivan Noe alla partita oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Favaro 1948; • di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : Mestre – Favaro 1948 2 – 2; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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