COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. MASSANZAGO Avverso validità gara Ambrosiana – Massanzago del 13/11/2005 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. MASSANZAGO
Avverso validità gara Ambrosiana - Massanzago del 13/11/2005 – Campionato di Promozione
La Pol. Massanzago ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra della Pol. Ambrosiana, dei giocatori Montanari Orlando e Pistellato Paride agli effetti del tesseramento.
La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rituale avanzato dalla Pol. Massanzago - trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo - nonché
gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto che ha comunicato :
- che i calciatori Montanari Orlando numero di Matricola 2652467 e Pistellato Paride numero di Matricola 2663010
risultano regolarmente tesserati a favore della Pol. Ambrosiana con data di decorrenza 26/8/2005;
accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione dei calciatori Montanari Orlando e Pistellato Paride alla partita oggetto del giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo proposto dalla Pol. Massanzago;
• di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : Ambrosiana – Massanzago 0 – 0;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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