COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. GRAND PRIX MASERA’ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 del 3/11/2005 – applicazione art. 12, 2° comma del C.G.S. Partita Prix Maserà – Due Stelle del 22/10/2005 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 23 Novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. GRAND PRIX MASERA’
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 del 3/11/2005 – applicazione art. 12, 2° comma del C.G.S. Partita Prix Maserà – Due Stelle del 22/10/2005 – Campionato Juniores Provinciale
La C.D. osserva che il reclamo datato 10/11/2005, inviato via fax, non é stato sottoscritto da persona delegata alla firma,
bensì dal Segretario della Società Prix Maserà, non legittimato in quanto non inserito tra i delegati alla rappresentanza né
nella richiesta di iscrizione al Campionato 2005/2006 né in successive comunicazioni; inoltre, dalla documentazione in
atti, non risulta l’attestazione di avvenuto invio dello stesso alla Società controparte, come imposto dall’art. 29,5° comma
del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto;
• di confermare la delibera dell’applicazione del disposto di cui all’art. 12, 2° comma del C.G.S. inerente all’incontro
Prix Maserà – Due Stelle adottata dal Giudice Sportivo di cui in epigrafe;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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