COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. REAL S.MASSIMO 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 16/11/2005 – Inibizione sino al 31/3/2006 Dirigente Caloi Paolo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. REAL S.MASSIMO 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 16/11/2005 – Inibizione sino al 31/3/2006 Dirigente Caloi Paolo - Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Real S. Massimo 2000 ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 22 del 16/11/2005, con la quale veniva inflitta l’inibizione sino al 31 Marzo 2006 a carico del proprio dirigente Caloi Paolo “per comportamento insistentemente biasimevole contro l’arbitro (offeso pesantemente, minacciato e fatto oggetto di spintonamenti tali da rasentare l’aggressione)” La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Real S.Massimo; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene congrua – rispetto ai fatti addebitati – la sanzione da questi comminata in quanto rispondente all’evento descritto nel referto arbitrale P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. Real S.Massimo 2000; • di confermare l’inibizione sino al 31/3/2006 a carico del dirigente Caloi Paolo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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