COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. STIENTESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 16/11/2005 – Squalifica giocatore Andreasi Matia sino al 31/5/2006 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. STIENTESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 16/11/2005 – Squalifica giocatore Andreasi Matia sino al 31/5/2006 - Campionato di 2^ Categoria La Pol. Stientese ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 22 del 16/11/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31 Maggio 2006 a carico del proprio giocatore Andreasi Matia “espulso dall’arbitro per violenza ad un avversario, assumeva un atteggiamento spregevole contro lo stesso, facendolo oggetto di pesanti insulti, lanciandogli contro uno sputo che terminava sulle sue scarpe “. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dalla Pol. Stientese; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene congrua – rispetto ai fatti addebitati – la sanzione da questi comminata in quanto rispondente all’evento descritto nel referto arbitrale P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società Pol. Stientese; • di confermare la squalifica a carico del calciatore Andreasi Matia; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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