COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RIVIERA BERICA Avverso regolarità gara Riviera Berica – Union Olmo Creazzo del 13/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RIVIERA BERICA Avverso regolarità gara Riviera Berica – Union Olmo Creazzo del 13/11/2005 – Campionato di 2^ Categoria L’A.C. Riviera Berica ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’Union Olmo Creazzo, del giocatore De Stasio Alfonso perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminati il reclamo rituale avanzato dall’A.C. Riviera Berica e gli atti ufficiali di gara; viste le controdeduzioni fatte pervenire dall’Union Olmo Creazzo; esperiti i necessari accertamenti; accertato che la squalifica per una giornata, per quattro ammonizioni, a carico del giocatore De Stasio Alfonso - in un primo tempo comminata dal G.S. con C.U. n. 20 del 3/11/2005 del C.R.Veneto - é stata annullata – perché errata - dallo stesso Giudice Sportivo con Comunicato del C.R.V. n. 21 del 9/11/2005 (pag. 21/392) e ciò in data antecedente alla disputa della gara oggetto del reclamo; accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione del calciatore De Stasio Alfonso (Union Olmo Creazzo) alla partita in esame P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dall’A.C. Riviera Berica; • di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo : Riviera Berica – Union Olmo Creazzo 1 – 2; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it