COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. ORIAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 16/11/2005 – Squalifica giocatore Bettini Manuel sino al 16/1/2006 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. ORIAGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del
16/11/2005 – Squalifica giocatore Bettini Manuel sino al 16/1/2006 - Campionato di 2^ Categoria
L’A.C. Oriago ha presentato rituale ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 22 del 16/11/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 16/1/2006 a carico del proprio giocatore Bettini Manuel “per aver, a fine gara, veemente protestato contro l’arbitro ed averlo minacciato cercando, successivamente, di aggredirlo e reiterando gli insulti“.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Oriago;
visti gli atti ufficiali di gara;
esperiti ulteriori accertamenti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
convocato l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale ha confermato, con estrema precisione, che l’autore dei fatti oggetto di sanzione é stato il capitano della Società Oriago Bettini Manuel, ma ha chiarito il tenore del suo referto, nel senso di non poter assicurare con certezza, al di là delle ingiurie reiterate e di un atteggiamento minaccioso (braccio teso in avanti con pugno chiuso a circa tre metri di distanza) che il calciatore avesse l’intenzione concreta di colpirlo; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, alla luce della su citata fondamentale precisazione, si ritiene adeguata
ai fatti effettivamente commessi, la sanzione della squalifica sino al 7 Dicembre 2005
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C. Oriago;
• di ridurre al 7 Dicembre 2005 la squalifica a carico del calciatore Bettini Manuel;
La tassa reclamo non é stata versata.
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