COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. DAL SANTO FOSSALUNGA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 18 del 23/11/2005 – Squalifica giocatore Foscaro Daniel per sette giornate; squalifica giocatore Pellizzon Andrea per sei giornate; squalifica giocatore Lorenzetto Mauro per due giornate – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 07 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. DAL SANTO FOSSALUNGA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 18 del 23/11/2005 – Squalifica giocatore Foscaro Daniel per sette giornate; squalifica giocatore Pellizzon Andrea per sei giornate; squalifica giocatore Lorenzetto Mauro per due giornate – Campionato Juniores Provinciale L A.C. Dal Santo Fossalunga ha presentato rituale ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 18 del 23/11/2005, con la quale venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari : • Squalifica per sette giornate a carico del proprio giocatore Foscaro Daniel perché “in un contesto di collettiva protesta da parte di alcuni giocatori della propria squadra, da tergo colpiva l’arbitro con una leggera ginocchiata alla parte lombare della schiena; alla vista del cartellino rosso si rivolgeva al direttore di gara con espressione offensiva e blasfema; indi ritardava l’uscita dal terreno di gioco e pronunciava verso l’arbitro ulteriori parole offensive e minacciose “; • Squalifica per sei giornate a carico del proprio giocatore Pellizzon Andrea : “ perché nel momento dell’espulsione di un proprio compagno di gara, reagiva dando all’arbitro un energico spintone a due mani sul petto facendolo retrocedere e, mentre si allontanava, lo offedeva (sanzione aggravata perché Capitano); • Squalifica per due giornate a carico del proprio giocatore Lorenzetto Mauro. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile l’opposizione nella parte riguardante la squalifica nei confronti del calciatore Lorenzetto Mauro, trattandosi di sanzione non impugnabile ai sensi del disposto dell’art. 41, 3° comma, lettera a) del CGS; presa in esame l’opposizione relativa alle altre sanzioni irrogate, visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; rilevato che la Società reclamante non ha, in alcun modo, negato i fatti quali riportati nel referto arbitrale, peraltro fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., di talché gli stessi possono ritenersi pacifici; considerato, quindi, che le decisioni del Giudice di Primo Grado ben si attagliano ai comportamenti posti in essere dai calciatori Foscaro Daniel e Pellizzon Andrea, i quali hanno entrambi fisicamente attinto l’arbitro, oltre ad offenderlo pesantemente, cosicché meritano l’integrale conferma P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso riguardante la squalifica per due giornate del calciatore Lorenzetto Mauro; • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. Dal Santo Fossalunga riguardante le squalifiche a carico dei calciatori Foscaro Daniel e Pellizon Andrea rispettivamente per sette e sei giornate di gara, confermando le stesse; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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