COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MAROLA Avverso validità gara Sossano – Marola dell’11/12/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MAROLA Avverso validità gara Sossano - Marola dell’11/12/2005 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S. Marola ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Sossano, del giocatore Caoduro Gian Franco perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’A.S. Marola e gli atti ufficiali di gara; esperite le necessarie indagini presso il Giudice Sportivo Regionale dalle quali é risultato che il calciatore Caoduro non è stato espulso nel corso della gara dell’8/12/2005 Ospedaletto-Sossano, ma l’infrazione commessa dal Caoduro stesso deve attribuirsi ad un episodio avvenuto a fine gara; vista la precisazione resa dal Giudice Sportivo Regionale, che viene pubblicata in altra parte del presente Comunicato, con la quale dichiara che il Caoduro, squalificato per una giornata con il C.U. n. 26 del 14/12/2005 ed elencato tra i giocatori espulsi deve essere invece considerato “giocatore non espulso”; constatato, alla luce di quanto sopra, che la sanzione disciplinare a carico del Caoduro doveva essere scontata in occasione dell’incontro del 18/12/2005, trattandosi di provvedimento sanzionatorio per il quale non viene applicato il dispositivo “dell’automatismo”; accertata quindi la regolare partecipazione del calciatore Caoduro Gian Franco alla partita oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Marola; • di confermare il risultato dell’incontro in epigrafe acquisito in campo di : Sossano – Marola 3 – 1; • di non disporre comunque l’addebito della tassa reclamo.
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