COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. ZIANIGO Avverso validità gara Oriago – Zianigo del 18/12/2005 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 21 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. ZIANIGO Avverso validità gara Oriago - Zianigo del 18/12/2005 – Campionato di 2^ Categoria La Commissione Disciplinare visto il reclamo in oggetto, ne dichiara l’inammissibilità per vizio di forma, perché dalla documentazione in atti non risulta che la reclamante abbia prodotto la ricevuta della raccomandata comprovante l’avvenuto invio di copia del reclamo alla Società controparte, contravvenendo così al disposto di cui all’art. 42, 6° comma del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo dell’U.S. Zianigo; • di confermare il risultato della gara acquisito in campo : Oriago – Zianigo 1 - 0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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