COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 039 – Stagione sportiva 2005/2006 – cc. Deferimento disposto dalla Procura federale a carico del tesserato Giannini Silvio e della Società Polisportiva D. Bettolle.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 039 - Stagione sportiva 2005/2006 - cc. Deferimento disposto dalla Procura federale a carico del tesserato Giannini Silvio e della Società Polisportiva D. Bettolle. Con provvedimento in data 24 ottobre 2005 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il tesserato e l’Ente indicati in epigrafe, il primo per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.di G.S. per aver reso dichiarazioni reticenti e contraddittorie all’Ufficio Indagini, sottraendosi al riconoscimento del calciatore Tanganelli Andrea, già riconosciuto ed indicato quale autore di un fatto illecito e la Società per la connessa responsabilità oggettiva di cui all’art. 2, comma 4 del citato codice. Convocate le parti per il giorno 2 dicembre u.s. si presentava il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mario Taddeucci Sassolini, sostituto, mentre il Giannini dichiarava a mezzo fax la propria indisponibilità a causa di motivi di lavoro. Questa Commissione, nulla opponendo la Procura Federale, disponeva il rinvio alla data odierna nella quale risultano presenti, per la Procura Federale, il vice Procuratore Avv. Federico Bagattini, il tesserato Giannini Silvio, incolpato, nonché il Presidente della Società Polisportiva D. Bettolle, sig. Boricchi Francesco. In apertura di seduta il Presidente della Commissione illustra brevemente i fatti ricordando come in occasione della gara Bettolle - Montecchio , disputata in data 23/01/2005, l’arbitro dell’incontro veniva raggiunto da un lancio di palle di neve, una delle quali contenente un sasso, che lo costringeva a sospendere la gara. Su indicazione del G.S.Regionale il Presidente del C.R.T. deferiva a questa Commissione, anche su segnalazione scritta del Presidente della Pol. Bettolle, il Tanganelli, tesserato per la Pol. Montecchio e, per il principio di responsabilità oggettiva, la medesima Società. Dalle conseguenti indagini, avviate dal competente Ufficio, emergeva che il Giannini, che aveva identificato nel Tanganelli l’autore del lancio delle palle di neve, non riconosceva il medesimo calciatore nel corso di un confronto disposto nel corso delle stesse. Questa C.D., rinviava ulteriormente gli atti alla Procura al fine di verificare se nel comportamento del Giannini si rilevassero gli estremi della violazione delle norme del C.G.S.; da ciò trae origine l’odierno deferimento. L’avvocato Bagattini, per la Procura, pone in rilievo il comportamento anomalo del Giannini il quale non ha avuto esitazione ad identificare nel Tanganelli l’autore del fatto illecito compiuto durante la gara, mentre ha manifestato l’impossibilità di identificarlo in occasione del riconoscimento disposto dall’Ufficio Indagine. Pur ritenendo buono il comportamento processuale dell’incolpato, chiede irrogarsi al Giannini, per violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S., la sanzione della squalifica per mesi tre ed infliggersi alla società la ammenda di euro 250,00. Interviene il Giannini il quale, dopo essersi rammaricato di aver aderito alla richiesta di confronto, giustifica il mancato riconoscimento con il mutamento di “look” (barba rasata, capelli di diverso colore) del Tanganelli. Ritiene eccessiva la sanzione richiesta. Il sig. Boricchi, Presidente della Società, dichiara semplicemente che una volta identificato il Tanganelli e fatta la conseguente segnalazione al C.R.T. la Società non si è preoccupata delle successive vicende. Nulla dice in ordine alla entità delle sanzioni richieste dalla procura. La Commissione trattiene il fascicolo per la decisione. Il comportamento del Giannini è sicuramente censurabile. Il riconoscimento del Tanganelli fatto nell’immediatezza della sospensione della gara non può in alcun modo essere messo in dubbio, in tale occasione infatti egli ha indicato una serie di particolari fisici (presenza di un “pinzetto” biondo e rado, capelli lunghi e ricci) ed ha affermato che comunque il riconoscimento era avvenuto anche in conseguenza di una conoscenza diretta (per averlo “trattato” in precedenza). Durante il riconoscimento disposto dall’U.I. il Giannini, pur escludendo uno dei tre soggetti presenti, ha dichiarato di non essere in grado di procedere ad una precisa identificazione e, in questa sede, afferma di non averlo potuto fare perché il calciatore si era tagliato il “pinzetto” e colorato i capelli. Quest’ultima affermazione fa pensare alla Commissione che il Giannini avesse in realtà identificato il Tanganelli per il solo fatto di essersi accorto del taglio della barba e del diverso colore dei capelli, fatti rilevabili solo da chi conosce il calciatore e ciò viene confermato dalla precedente dichiarazione del Giannini di “conoscere personalmente il Tanganelli”. Occorre anche considerare che il Giannini, dopo aver ottenuto, in conseguenza del riconoscimento effettuato inizialmente, la vittoria della gara nonchè la sanzione a carico del Tanganelli, non aveva alcun interesse a perseguire il giocatore. Se può essere comprensibile sotto il profilo di un rapporto “ amicale” nell’ambito sportivo, esso rappresenta una indubbia, palese, violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S., come contestato dalla Procura Federale, e conseguentemente sanzionabile. Nella determinazione della sanzione la Commissione ritiene di dover valutare, cosi come evidenziato dalla Procura, il comportamento processuale tenuto dal Giannini. P.Q.M. La C.D. ritiene di contenere la sanzione da infliggersi al Giannini in mesi due di squalifica. La conseguente responsabilità oggettiva della Società Polisportiva Bettole viene sanzionata con l’ammenda di euro 250,00.
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