COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PALENA ALCEO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ LAURETUM, AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTOGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / COLOGNA PAESE DISPUTATA IL 8/12/05 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N. 32 DEL 9/12/2005 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PALENA ALCEO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ LAURETUM, AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTOGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / COLOGNA PAESE DISPUTATA IL 8/12/05 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N. 32 DEL 9/12/2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Palena Alceo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale era stato squalificato per quattro gare, per aver colpito un avversario con un pugno al viso, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante di essere stato provocato dal suddetto calciatore con pesanti frasi lesive della onorabilità della madre. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta risultando dagli atti che, in effetti, il calciatore colpito aveva più volte provocato dalla panchina il Palena con frasi ingiuriose. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Palena Alceo a n. 3 gare disponendo restituirsi la tassa versata.
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