COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA CALCIATRICE LATTANZI PIERA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTALE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE / GYMNASIUM HATRIA DISPUTATA IL 11/12/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE (C.U. N. 33 DEL 15/12/2005 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA CALCIATRICE LATTANZI PIERA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTALE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE / GYMNASIUM HATRIA DISPUTATA IL 11/12/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE (C.U. N. 33 DEL 15/12/2005 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la calciatrice Lattanti Piera ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver ripetuto più volte frasi offensive all’arbitro e minacce, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione per essersi limitata ad apostrofare l’arbitro, anche se in maniera aggressiva, con la seguente frase: “ un arbitro che ignora il Capitano di una squadra che chiede di interrompere il giuoco perché una giocatrice è a terra si deve solo vergognare perché è un incompetente e voglio il suo nome perché domani mattina chiamo in Federazione”.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Dalle stesse ammissioni fatte dalla Lattanzi e dal tenore sprezzante delle sue parole, si evince che la sanzione adottata dal primo Giudice è congrua ed adeguata anche in considerazione del fatto che tale comportamento si è ripetuto a distanza di tempo, allorché la stessa avrebbe avuto modo di riflettere su quello che stava dicendo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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