COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS PONTICELLI – GARA NVIS PONTICELLI /VIRTUS BAIA DEL 15.10.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS PONTICELLI – GARA NVIS PONTICELLI /VIRTUS BAIA DEL 15.10.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Va premesso che è stata esperita un’articolata istruttoria, nel corso della quale sono stati escussi sia il Presidente della reclamante, sia l’arbitro. Quest’ultimo ha confermato il referto di gara ed ha rilevato, senza ombra di dubbio, che il tentativo di aggressione è avvenuto ad opera delI’allenatore, sig. Improta Mariano, della società Vis Ponticelli. Ha, altresì, ricostruito con precisione i dettagli dell’inseguimento ad opera di ignoti, ma che, in ogni caso, vanno ricondotti a tifosi della società reclamante. Devono, dunque, ritenersi congrue ed adeguate alla gravità dei fatti le sanzioni inflitte ed impugnate: in via specifica, l’ammenda, la sanzione accessoria dell’obbligo del risarcimento dei danni e la squalifica a carico del predetto allenatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone incamerarsi la tassa, non versata, mediante addebito sul conto della società.
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