COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AZZURRA S.ALFONSO–GARA VOLTURNO FUTSAL/AZURRA S.ALFONSO DEL 26.11.2005 – C/5 SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO AZZURRA S.ALFONSO–GARA VOLTURNO FUTSAL/AZURRA S.ALFONSO DEL 26.11.2005 – C/5 SERIE C1
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che in calce all’atto di gravame non è apposta alcuna firma. Manca, quindi, un requisito essenziale dell’atto stesso, necessario a stabilirne la riconducibilità a soggetto legittimato alla proposizione dell’impugnativa. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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