COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 66 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GUASTALLA per presunta irregolarità gara GUASTALLA – GUALTIERESE del 20.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 66 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GUASTALLA per presunta irregolarità gara GUASTALLA – GUALTIERESE del 20.11.2005 L’A.C.GUASTALLA eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata per “tesseramento irregolare del giocatore QUINTAVALLA ANDREA, n.matricola 3487755, nato il 06.07.1983”. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.QUINTAVALLA ANDREA sia stato schierato in campo, nelle file della POL.GUALTIERESE nella gara sopra indicata; - accertato che il calc.QUINTAVALLA ANDREA, matricola n. 3487755, nato il 6.7.1983, risulta regolarmente tesserato per la POL.GUALTIERESE, con decorrenza 12.11.2005, - considerato, pertanto, che il calc.QUINTAVALLA ANDREA avesse pieno titolo per prendere parte alla gara di cui in epigrafe, d e l i b e r a - di respingere il reclamo dell’A.C.GUASTALLA, confermando il risultato acquisito sul campo : GUASTALLA 1 – GUALTIERESE 2. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it