COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASSUT CAPPELLE DEI MARSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE D’ASCENZO MARIO IN RELAZIONE ALLA GARA ASSUT CAPPELLE DEI MARSI / PESCASSEROLI DISPUTATA L’11.12.2005 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N° 17 DEL 15.12.2005, COMITATO PROV.LE AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASSUT CAPPELLE DEI MARSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE D’ASCENZO MARIO IN RELAZIONE ALLA GARA ASSUT CAPPELLE DEI MARSI / PESCASSEROLI DISPUTATA L’11.12.2005 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N° 17 DEL 15.12.2005, COMITATO PROV.LE AQ) Con appello ritualmente proposto la Società ASSUT CAPPELLE DEI MARSI ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il calciatore D’ASCENZO MARIO ripetutamente minacciato il direttore di gara, chiedendone la revoca. Ha dedotto l’appellante che il D’ASCENZO non poteva considerarsi responsabile dei fatti a lui addebitati in quanto doveva essersi verificato uno scambio di persona, visto che lo stesso peraltro si trovava lontano dal direttore di gara. Quest’ultimo, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di avere identificato con certezza il calciatore anche perché rivestiva la qualifica di capitano della squadra. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere respinto, sia alla luce di quanto precisato dal direttore di gara, sia perché la sanzione deve ritenersi congrua in considerazione della circostanza che nell’occasione il D’ASCENZO fungeva da capitano della squadra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello proposto disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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