COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SCERNE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE COLLEVECCHIO LUIGI IN RELAZIONE ALLA GARA PERANO / SCERNE CALCIO DISPUTATA L’ 11/12/2005 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 33 DEL 15.12.2005 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SCERNE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE COLLEVECCHIO LUIGI IN RELAZIONE ALLA GARA PERANO / SCERNE CALCIO DISPUTATA L’ 11/12/2005 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 33 DEL 15.12.2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società SCERNE CALCIO ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il calciatore COLLEVECCHIO LUIGI ingiuriato e minacciato la terna arbitrale, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto i fatti non rivestivano i caratteri di particolare gravità e la reazione del COLLEVECCHIO sarebbe stata determinata da discutibili provvedimenti disciplinari adottati. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che i fatti addebitati non appaiono di particolare gravità e, quanto alla minaccia, la stessa è stata fine a se stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta a COLLEVECCHIO LUIGI a n° 3 (tre) gare e di restituire la relativa tassa
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