COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILAS GRAU AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 30-3-2006 A CARICO DEI CALCIATORI BLASI ROBERTO E SABBATINI MARCELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 7-12-2005. (GARA VIRTUS PILASTRO – ASI DILAS GRAU del 4.12.2005 Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILAS GRAU AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 30-3-2006 A CARICO DEI CALCIATORI BLASI ROBERTO E SABBATINI MARCELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 7-12-2005. (GARA VIRTUS PILASTRO – ASI DILAS GRAU del 4.12.2005 Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Udita come da richiesta la Società interessata; Ritenuto che la società deduce nel reclamo la sostanziale estraneità dei calciatori ai fatti addebitati ed espone una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato che l’assunto della reclamante è totalmente sfornito di riscontri nel referto di gara ove la ricostruzione operata dal direttore di gara appare logica ed esente da vizi od incertezze di sorta; Ritenuto ciò non di meno che la sanzione irrogata ai calciatori possa essere lievemente ridimensionata in considerazione dell’effettiva natura degli occorsi e l’intensità del dolo specifico dimostrata dagli autori del fatto; Ritenuto parzialmente assumibile il reclamo relativamente all’ammenda irrogata per comportamento scorretto dei sostenitori, in quanto non vi è effettiva certezza che tutti i fatti possono essere sicuramente attribuiti a sostenitori della reclamante DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico dei calciatori Blasi Roberto e Sabbatini Marcello dal 30-3-2006 al 7-3-2006 Di ridurre l’ammenda a carico della Società da € 300,00 ad € 200,00 La tassa reclamo va restituita.
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