COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VILLANOVA DI GUIDONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DURANTI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 22.12.2005 (Gara: SUPINO – ATL. VILLANOVA DI GUIDONIA del 18.12.2005 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VILLANOVA DI GUIDONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DURANTI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 22.12.2005 (Gara: SUPINO – ATL. VILLANOVA DI GUIDONIA del 18.12.2005 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce che il calciatore incolpato non si sia reso protagonista di un gesto volontario ma, nel tentativo di svincolarsi per riprendere immediatamente il gioco, abbia colpito con la nuca il calciatore avversario sul setto nasale, procurandogli una lieve fuoriuscita di sangue; considerato che nel referto arbitrale il gesto del DURANTI viene descritto come sicuramente volontario ma dalla stessa dinamica è ragionevole supporre che le conseguenze dannose derivate non siano state volute e siano frutto di una spiacevole fatalità; ritenuto che dalle superiori considerazioni debba derivare una riduzione della squalifica come da dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore DURANTI LUCA dal 10.2.2006 al 23.1.2006. La tassa reclamo va restituita.
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