COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MONTEFIASCONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 17.11.2005 (Gara: LADISPOLI – MONTEFIASCONE del 29.10.2005 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MONTEFIASCONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 17.11.2005 (Gara: LADISPOLI - MONTEFIASCONE del 29.10.2005 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: a motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che il calciatore n. 7 del LADISPOLI, RABAI NILO, che aveva giocato nel primo tempo, era stato ammesso in campo, senza essere stato regolarmente identificato dall’arbitro. A conferma della lamentata irregolarità, ha esibito copia della distinta dei giocatori della Società LADISPOLI, consegnata dall’arbitro prima dell’incontro al Dirigente della Società MONTEFIASCONE, dalla quale risulta che accanto al nominativo del calciatore n. 7 RABAI NILO, non erano stati indicati i dati anagrafici e neppure gli estremi del documento di identificazione. La ricorrente ha inoltre precisato che soltanto al momento della sostituzione del calciatore n. 7, il Dirigente del MONTEFIASCONE, nel controllare la lista, si era accorto della mancanza di tali dati, sicchè soltanto alla fine dell’incontro aveva potuto contestare all’arbitro detta circostanza. La Società LADISPOLI, che ha prodotto note difensive, insistendo per il rigetto del ricorso, ha dichiarato che prima dell’incontro erano state consegnate all’arbitro quattro copie della lista dei giocatori, nonché i documenti di tutti i calciatori elencati nella stessa lista. La Società ha inoltre precisato che il Dirigente accompagnatore aveva controllato soltanto la prima copia della lista, dal momento che tutte le copie erano state stampate con il computer e pertanto aveva presunto che fossero uguali. In merito alla difformità della quarta copia, la Società ha quindi ipotizzato che forse, per un disguido, sia stata allegata alle prime 3 copie, un’altra lista stampata in precedenza e non utilizzabile, in quanto priva dei dati relativi al calciatore RABAI NILO, dati che erano stati poi inseriti nel computer per la successiva ristampa delle liste. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, prima dell’appello, aveva ricevuto dal Dirigente della Società LADISPOLI n. 4 copie della lista dei giocatori, e che di tali liste aveva controllato soltanto le prime due copie, in quanto, essendo stampate con il computer, le aveva ritenute tutte uguali; per tale motivo, aveva quindi firmato e consegnato al Dirigente del MONTEFIASCONE la quarta copia della lista dei giocatori del LADISPOLI, senza accorgersi che in essa mancavano i dati anagrafici e gli estremi del documento di identità del calciatore RABAI NILO. Il Direttore di Gara ha tuttavia precisato che, al momento dell’appello, era stato effettuato il riconoscimento di tutti i calciatori elencati nella lista della Società LADISPOLI, attraverso i relativi documenti di identità; ed anzi, a tal riguardo, l’arbitro ha ricordato che l’unico calciatore che era stato identificato attraverso cartellino federale, anziché attraverso i soliti documenti di identità, era stato proprio il n. 7 RABAI NILO. L’arbitro ha anche riferito, che al momento di ricevere la lista dei calciatori del LADISPOLI, il Dirigente del MONTEFIASCONE non aveva sollevato, in merito alla stessa, alcuna contestazione. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, appare quindi del tutto priva di fondamento l’ipotesi paventata dalla ricorrente, e cioè che all’incontro abbia potuto prendere parte un calciatore che non fosse “effettivamente” il Sig. RABAI NILO. Ed anzi, a tal riguardo, va precisato altresì che al termine dell’incontro l’arbitro ha rammostrato il cartellino federale del RABAI allo stesso Dirigente Accompagnatore del MONTEFIASCONE, il quale ha potuto quindi controllare l’identità del calciatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e perl’effetto, si conferma il risultato dell’incontro conclusosi con il punteggio: LADISPOLI – MONTEFIASCONE 2 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
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