COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CAPROLU DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 9/12/05 (Gara: Olimpus – Civitavecchia del 7/12/05 – Camp. C.5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CAPROLU DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 9/12/05 (Gara: Olimpus - Civitavecchia del 7/12/05 - Camp. C.5 C1) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; Ritenuto che le argomentazioni addotte dalla ricorrente possano ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il contatto tra il calciatore Caprolu e l’Arbitro è avvenuto “ a seguito di un’azione di gioco ” e pertanto deve escludersi, in mancanza di elementi concreti di una diversa valutazione, che l’impatto sia stato determinato da un gesto volontario del giocatore; che deve, invece, ritenersi del tutto intollerabile, e quindi meritevole di adeguata sanzione, il comportamento offensivo e gravemente minaccioso posto in essere dal Caprolu nei confronti dell’Arbitro, al momento dell’espulsione; DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CAPROLU DIEGO dal 31/3/2006 al 31/01/2006 La tassa di reclamo va restituita.
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