COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL C.S. CORCOLLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAMPISANO FRANCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 7/12/05 (Gara: Sambuci – Corcolle del 3/12/05 – Camp. III CAT. RM)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL C.S. CORCOLLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAMPISANO FRANCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 7/12/05
(Gara: Sambuci - Corcolle del 3/12/05 - Camp. III CAT. RM)
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• udita, come da richiesta, la Società interessata;
Ritenuto che il comportamento del calciatore Campisano non ha assunto, in effetti, alcun connotato di aggressività o di intimidazione nei confronti dell’Arbitro, ma è stato caratterizzato soltanto dalla foga eccessiva e dalla irruenza con la quale il giocatore ha esternato, con atteggiamento invasivo, con espressioni ingiuriose ed offensive, la sua disapprovazione nei confronti del Direttore di gara.
Ribadita, in ogni caso, la intollerabilità di tale comportamento
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CAMPISANO FRANCO da 6 gare a 5 gare.
La tassa di reclamo va restituita.
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