COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 03/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MAGLIANESE CALCIO avverso decisioni merito gara Atletico Monturano – A.S.D. Maglianese, del 3.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 60 del 7.12.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 03/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MAGLIANESE CALCIO avverso decisioni merito gara Atletico Monturano – A.S.D. Maglianese, del 3.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 60 del 7.12.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ravera Juan Alberto la squalifica per tre gare effettive perché “espulso per frase irriguardosa rivolta all’arbitro, nel mentre usciva dal terreno di gioco insultava un giocatore avversario, venendo alle mani innescando una rissa, poi sedata con difficoltà”; al dirigente Ferracuti Enrico la sanzione dell’inibizione fino al 28 febbraio 2006 “per aver partecipato attivamente alla rissa accesasi tra giocatori e dirigenti delle due squadre. Allontanato”; al massaggiatore Moretti Giuseppe la squalifica fino al 31 gennaio 2006 “per aver partecipato all’inizio della rissa accesasi in campo. Allontanato .“ Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Maglianese, invocando per i propri tesserati, in riforma dell’impugnata delibera, una sensibile riduzione delle sanzioni loro comminate dal primo Giudice. Deduceva la reclamante: a) che il Ravera non sarebbe stato responsabile dell’accaduto ed avrebbe sempre tenuto un comportamento corretto; b) che il Moretti sarebbe stato aggredito, non avrebbe partecipato alla rissa e sarebbe intervenuto solo per difendere il Ravera, aggredito dagli avversari; c) che il Ferracuti sarebbe anch’egli intervenuto per pacificare e non per aggredire. La Società inoltre sottolineava la sproporzione delle sanzioni sia rispetto agli effettivi comportamenti messi in atto dai propri tesserati, sia in relazione ai normali parametri sanzionatori. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, precisando ulteriormente i comportamenti messi in atto dai propri tesserati. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato ulteriormente l’accaduto, evidenziando che: - - il Ravera, espulso per essersi scambiato insulti con un avversario ed aver proseguito in tale condotta all’uscita, non ha commesso atti di violenza nei confronti degli avversari, essendosi limitato a cercare di difendere il Moretti; - - il Moretti si è limitato a dar vita alle fase iniziali degli scontri per poi subire soltanto l’aggressione fisica da parte degli avversari; - - il Ferracuti invece ha colpito un avversario. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la Reclamante e l’Arbitro, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, i comportamenti ascritti ai tesserati sanzionati sono stati ridimensionati nella loro obiettiva gravità. La Commissione ritiene pertanto di dover addivenire all’invocata riduzione delle sanzioni impugnate, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Maglianese Calcio, così decide: - - riduce al sofferto la sanzione della squalifica comminata al massaggiatore Moretti Giuseppe; - - riduce a due giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ravera Juan Alberto; - - riduce al 5 gennaio 2006 la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Ferracuti Enrico. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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