COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG) – (per posizione irregolare calciatore Imbro Pietro – GARA IMBRO MERACO/ARCOBALENO dell’ 11.11.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2) – Proc. n. 63/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG) – (per posizione irregolare calciatore Imbro Pietro - GARA IMBRO MERACO/ARCOBALENO dell’ 11.11.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2) – Proc. n. 63/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Imbro Pietro nato il 30.04.1990 schierato dalla Società S.S. Imbro Meraco nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Imbro Pietro non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società nè autorizzato ai sensi dell’art. 34 punto 3) N.O.I.F.; P.Q.M. Visto l’art. 12 punto 5 C.G.S. e art. 14 punto 1/e C.G.S. DELIBERA: di infliggere alla Società S.S. Imbro Meraco la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 6: di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Anastasio Dario la sanzione dell’inibizione fino al 28.02.2006 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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