COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. S. ZENO VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 27 del 21/12/2005 – Squalifica giocatore Rimpici Riccardo per tre giornate – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. S. ZENO VERONA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 27 del 21/12/2005 – Squalifica giocatore Rimpici Riccardo per tre giornate – Campionato di Promozione
L’A.C. S.Zeno Verona ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Comunicato n. 27 del 21/12/2005, con la quale veniva adottata la sanzione della squalifica per tre giornatea carico del proprio giocatore Rimpici Riccardo “per aver minacciato gravemente l’arbitro, offendendolo”.
La Commissione Disciplinare
esaminato il rituale ricorso avanzato dall’A.C. S. Zeno e la documentazione ufficiale in atti;
esperite ulteriori indagini; rilevato che il comportamento contestato non é stato tenuto nei confronti dell’arbitro, come erroneamente riportato nel C.U. n. 27, ma nei confronti di un Assistente ufficiale dell’arbitro, a fine gara; considerato che l’Assistente arbitrale é equiparato all’arbitro stesso, sotto il profilo della tutela;ritenuta congrua, rispetto ai fatti refertati, la sanzione comminata, tenuto conto anche della veste di Capitano del
calciatore Rimpici;
visto l’art. 31, lettera a1 del C.G.S., che attribuisce fede privilegiata al documento arbitrale
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dall’A.C. S. Zeno;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Rimpici Riccardo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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