COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. SOAVE Avverso validità gara Chiampo – Soave del 17/12/2005 – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. SOAVE Avverso validità gara Chiampo – Soave del 17/12/2005 – Campionato Juniores Regionale La Società U.S.D. Soave ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’U.S. Chiampo, dei giocatori Zhjeci Mentor e Acheampong Eric perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo rituale avanzato dall’U.S.D. Soave; esaminati altresì gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti dai quali é risultato: - che il calciatore Acheampong Eric Agyei Obir – nato il 26/1/1987 Matricola n. 4189338 - tesserato nella stagione sportiva 2004/2005 a favore dell’U.S. Chiampo, al termine di detta stagione é stato automaticamente svincolato, trattandosi di calciatore straniero dilettante, il cui tesseramento é valido per una sola stagione sportiva; - che il calciatore straniero Zhieci Mentor – nato il 7/8/1987 - non risulta tesserato alla data dell’incontro (17/12/2005) a favore dell’U.S. Chiampo; rilevato che l’U.S. Chiampo non ha provveduto a far pervenire controdeduzione alcuna; ritenuta pertanto inficiata, alla luce di quanto sopra esposto, la validità della gara Chiampo - Soave per la partecipazione irregolare dei predetti giocatori Zhjeci Mentor e Acheampong Eric P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’U.S.D. Soave; • di applicare a carico dell’U.S. Chiampo la sanzione sportiva della perdita della gara, in base al disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., omologando l’incontro inerente al giudizio come segue : Chiampo – Soave 0 – 3; • di infliggere a carico dell’U.S. Chiampo l’ammenda di € 55,00 per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale giocatori che non ne avevano titolo; • di accreditare la tassa reclamo versata.
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