COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. VALGATARA Avverso validità gara Valgatara – Garda del 15/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO F.C. VALGATARA
Avverso validità gara Valgatara - Garda del 15/12/2005 – Campionato di 3^ Categoria
La Società F.C. Valgatara ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Garda, del giocatore Franceschetti Liam, perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo rituale avanzato dal F.C. Valgatara, trasmesso per competenza dal Comitato Provinciale di Verona;
esaminati altresì gli atti ufficiali di gara;
esperite le necessarie indagini, dalle quali é risultato che la squalifica per una giornata a carico del calciatore
Franceschetti, non é conseguente ad espulsione avvenuta nel corso della gara dell11/12/2005; trattasi infatti di sanzione
disciplinare pubblicata dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, con C.U. n. 24 del 15/12/2005, dovuta al
raggiungimento di n. 4 ammonizioni;
constatato che, secondo quanto stabilito dall’art. 17, 2° comma del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei
tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del
30/600
Comunicato Ufficiale (ad eccezione di quelle derivanti da espulsione che prevedono l’applicazione della squalifica
automatica per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo (cfr. art. 31, 2° comma del C.G.S.);
accertata quindi la regolare partecipazione del calciatore Franceschetti Liam alla partita oggetto del giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo proposto dal F.C. Valgatara;
• di confermare il risultato dell’incontro in epigrafe acquisito in campo di : Valgatara – Garda 1 – 1;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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