COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. HELLAS VERONA 1903 Avverso validità gara Edera Veronetta – Hellas Verona 1903 del 27/11/2005 – Camp. di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. HELLAS VERONA 1903 Avverso validità gara Edera Veronetta – Hellas Verona 1903 del 27/11/2005 – Camp. di 3^ Categoria La Società A.C. Hellas Verona 1903 ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Edera Veronetta, dei giocatori D’Angelo Gabriele, Dal Bosco Ilario, Marani Roberto e Nwaigudu Ikechukwu perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’A.C. Hellas Verona 1903; esaminati altresì gli atti ufficiali di gara; viste le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Edera Veronetta; accertato, preliminarmente, che il giocatore Dal Bosco Ilario é stato soltanto inserito nella formazione della squadra dell’Edera Veronetta, ma non ha preso parte all’incontro in epigrafe; accertato altresì, dalle indagini effettuate presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, che i calciatori Marani Roberto e D’Angelo Gabriele sono regolarmente tesserati per la Società Edera Veronetta, con decorrenza rispettivamente 12/9/2005 e 19/9/2005; espletate ulteriori indagini presso l’Ufficio Tesseramento Nazionale riguardanti la posizione del giocatore “dilettante straniero” Nwaigudu Ikechukwu, dalle quali é emerso che lo stesso é stato svincolato dalla Società toscana Pol. Castellina in data 15/7/2005, ma non risulta pervenuta, alla data di effettuazione dell’incontro in esame (27/11/2005), alcuna richiesta di tesseramento da parte della Soc. Edera Veronetta a favore del Nwaigudu; ritenuta pertanto inficiata, alla luce di quanto sopra esposto, la validità della gara Edera Veronetta – Hellas Verona per la partecipazione irregolare del giocatore Nwaigudu Ikechukwu; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dalla Società Hellas Verona 1903; • di applicare a carico della Soc. Edera Veronetta la sanzione sportiva della perdita della gara, in base al disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., omologando l’incontro inerente il giudizio come segue : Edera Veronetta – Hellas Verona 0 – 3; • di comminare a carico della G.S.G. Edera Veronetta la sanzione della ammenda di € 55,00 per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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