COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. SOMMA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 dell’1/12/2005 – punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; penalizzazione di punto in classifica e ammenda di € 55,00.- per rinuncia relativa all’incontro Somma-Parona del 26/11/2005 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 11 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. SOMMA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 dell’1/12/2005 – punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; penalizzazione di punto in classifica e ammenda di € 55,00.- per rinuncia relativa all’incontro Somma-Parona del 26/11/2005 – Campionato Juniores Provinciale L’A.C. Somma ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicata sul Comunicato n. 22 dell’1/12/2005 con la quale sono stati applicati i seguenti provvedimenti disciplinari conseguenti alla rinuncia alla disputa dell’incontro Somma – Parona del 26/11/2005 : - punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; - penalizzazione di un punto in classifica; - ammenda di € 55,00.- La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’A.C. Somma e gli atti ufficiali di gara; esperite le necessarie indagini; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale, nel confermare il referto, ha evidenziato di non aver effettuato la verifica della praticabilità del campo di gioco, all’orario ufficiale dell’inizio della gara, alla presenza dei due capitani, come stabilito dall’art. 60, 2° comma delle NOIF e dalla Regola I del Regolamento del Gioco del Calcio (crf. Comunicato Ufficiale della Commissione d’Appello Federale n. 21/C del 29/3/1988), né di aver rivolto invito - entro il periodo del tempo di attesa - al Capitano della Società ospitante di apporre segnature adatte a rendere regolare il terreno di gioco P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Somma; • di annullare i provvedimenti disciplinari in epigrafe assunti dal Giudice Sportivo di primo grado con il C.U. n. 22 dell’1/12/05 del Comitato Provinciale di Verona; • di disporre il recupero dell’incontro Somma – Parona in data da fissare dal Comitato Provinciale di Verona. La tassa reclamo non é stata versata.
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