COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. LUSIANA CONCO Avverso validità gara Lusiana Conco – Asiago Altopiano dell’8/1/2006 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. LUSIANA CONCO
Avverso validità gara Lusiana Conco – Asiago Altopiano dell’8/1/2006 - Campionato di 2^ Categoria
L’A.C. Lusiana Conco ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Asiago Altopiano, del giocatore Baù René perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo rituale avanzato dall’A.C. Lusiana Conco; esaminati altresì gli atti ufficiali di gara;
sentite per le vie brevi le controdeduzioni pervenute dall’A.C. Asiago Calcio Altopiano che ,pur esprimendo la propria buona fede, ha ammesso i fatti acclarati;
esperite le necessarie indagini, dalle quali é risultato che la squalifica per una giornata a carico del calciatore Baù - pubblicata dal Giudice Sportivo del C.R. Veneto con il C.U. n. 27 del 21/12/2005 - non é conseguente ad espulsione (che prevede l’applicazione dell’automatismo delle sanzioni), ma é derivata dal raggiungimento di n. 4 ammonizioni; constatato che, secondo quanto stabilito dall’art. 17, 2° comma del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (ad eccezione di quelle derivanti da espulsione che prevedono l’applicazione della squalifica automatica per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo (cfr. art. 31, 2° comma del C.G.S.);
accertata quindi l’irregolare partecipazione del calciatore Baù René alla partita oggetto del giudizio, che ne inficia quindi la validità
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Lusiana Conco;
• di applicare a carico dell’A.C. Asiago Calcio Altopiano il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. che stabilisce la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro c.s. : Lusiana Conco – Asiago Calcio Altopiano 3 – 0;
• di infliggere a carico dell’A.C. Asiago Calcio Altopiano l’ammenda di € 55,00.- per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo;
• di infliggere a carico del calciatore Baù René (Asiago Calcio Altopiano) un’ulteriore giornata di squalifica, e ciò in base al disposto di cui all’art. 17, 3° comma del C.G.S.
La tassa reclamo non é stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. LUSIANA CONCO Avverso validità gara Lusiana Conco – Asiago Altopiano dell’8/1/2006 – Campionato di 2^ Categoria"