COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti di : • della Società U.S. S. Carlo Padova • del Giocatore straniero Garstea Teodor

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 18 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti di : • della Società U.S. S. Carlo Padova • del Giocatore straniero Garstea Teodor Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto datato 7/12/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare del C.R.V. : • La Società U.S. S.Carlo Padova • Il calciatore Garstea Teodor perché l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha ricevuto da parte della Società U.S. S Carlo il modulo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” a favore del predetto calciatore GARSTEA Teodor, con la dichiarazione del calciatore, avvalorata – per conseguenza - anche dalla stessa Società S.Carlo, nella quale affermava di non essere stato mai tesserato precedentemente per Federazioni estere, mentre la Federazione Moldova ha comunicato l’avvenuto suo tesseramento a favore della Società F.C. Stefan cel Mare. Il comportamento sopra esposto, ha determinato quindi una duplice responsabilità : •quella a carico del calciatore Garstea Teodor, che ha rilasciato una dichiarazione non conforme alla realtà; •;quella della Società U.S. S. Carlo, che ha avvalorato la predetta dichiarazione del calciatore. La Commissione Disciplinare sentite le parti deferite che hanno addotto giustificazioni; constatato che le violazioni ascritte risultano pacificamente acquisite dagli stessi atti di causa; accertato, peraltro, che é evidente l’assenza di qualsiasi interesse delle parti deferite ad una dichiarazione non rispondente al vero, anche in considerazione della preesistenza di un tesseramento nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico, emesso dal Comitato Provinciale di Padova, che rendono plausibili le giustificazioni già addotte nel senso di un fraintendimento; ritenuto, alla luce di quanto sopra di applicare le sanzioni nella misura minima consentita P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di infliggere a carico della Società U.S. S.Carlo Padova la sanzione della ammenda di € 55,00.-; • di infliggere a carico del calciatore Garstea Teodor la sanzione della inibizione, a svolgere attività sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C., sino al 3 Febbraio 2006.
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