COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 25 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO FOSSÒ Avverso validità gara Mestre – Fossò del 15/1/2006 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 25 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO FOSSÒ Avverso validità gara Mestre - Fossò del 15/1/2006 – Campionato di Promozione L’A.S.D. Calcio Fossò ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Mestre, sotto il profilo del tesseramento, del giocatore Aleman Lucker Daniel. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’ASD Calcio Fossò e gli atti ufficiali di gara; effettuati i necessari accertamenti dai quali é risultato che l’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. ha rilasciato il tesseramento a favore del calciatore comunitario Aleman Lucker Daniel con decorrenza 18 gennaio 2006; visto l’art. 40, 11° comma delle NOIF che stabilisce che il tesseramento dei calciatori stranieri – e conseguentemente il loro impiego in attività agonistica – decorrere dalla data di autorizzazione della F.I.G.C; accertato, alla luce di quanto sopra, che la partecipazione irregolare del giocatore Aleman all’incontro in epigrafe, disputatosi il 15/1/2006, ne ha inficiato la validità, non avendo l’atleta ancora ricevuto la prevista autorizzazione P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’ASD Calcio Fossò; • di infliggere a carico della Società Mestre, in base al disposto dell’art. 12, 5° comma, lettera a ) del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : Mestre – Fossò 0 – 3; • di infliggere a carico della Società Mestre l’ammenda di € 55,00.-, per aver fatto partecipare ad un incontro ufficiale un calciatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it