COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 25 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. REAL PADOVA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 18/1/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Tonzig Francesco– Camp. 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 25 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. REAL PADOVA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 18/1/2006 – Squalifica per 4 giornate giocatore Tonzig Francesco– Camp. 2^ Categoria La Società U.S. Real Padova ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto pubblicata nel Comunicato n. 32 del 18/1/2006, con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tonzig Francesco “per l’intervento particolarmente violento su di un avversario, procurandogli danni fisici”. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’U.S. Real Padova; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha specificato che l’azione di gioco era effettivamente in corso, ma stava spostandosi verso il centrocampo, essendo stata rilanciata la palla in quella zona; egli ha pure precisato che il calciatore Tonzig (Real Padova) e Chiarentin (Prix Maserà) sono rimasti nell’area di rigore della Società Prix Maserà e che il primo sferrò intenzionalmente un pugno verso il secondo; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene congrua, rispetto ai fatti refertati, oggi ulteriormente specificati, la sanzione comminata, tenuto conto anche della fede privilegiata da attribuire al documento arbitrale (cfr. art. 31 lettera a1 del C.G.S.), nonché della determinante circostanza, solo oggi appurata, a seguito delle precisazioni rese dall’arbitro, dell’essersi la condotta del calciatore Tonzig realizzata con l’azione di gioco in corso, ma con il pallone lontano dal luogo dell’evento P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Real Padova; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tonzig Francesco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it