COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 25 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare . RICORSO F.C. BLUCERCHIATI 2004 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale Rovigo di cui al Comunicato n. 27 del 28/12/2005 – Squalifica giocatore Banin Mauro sino al 28/2/2006 – Camp. 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 25 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare . RICORSO F.C. BLUCERCHIATI 2004 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale Rovigo di cui al Comunicato n. 27 del 28/12/2005 – Squalifica giocatore Banin Mauro sino al 28/2/2006 – Camp. 3^ Categoria La Società F.C. Blucerchiati ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rovigo pubblicata nel Comunicato n. 27 del 28/12/2005, con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica sino al 28/2/2006 a carico del giocatore Banin Mauro perché “all’atto della assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, colpiva al petto l’arbitro con entrambe le mani aperte, facendolo arretrare e senza procurargli dolore, offendendolo e pronunciando nei suoi confronti frasi minacciose e blasfeme; alla vista del cartellino rosso dava un’ulteriore spinta al direttore di gara, senza procurare danni fisici e, uscendo dal terreno di gioco, reiterava minacce e frasi blasfeme ad alta voce”. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dalla F.C. Blucerchiati; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto esposto nel suo referto ed ha ribadito la duplicità delle spinte ricevute dal calciatore Banin; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado, si ritiene congrua, rispetto ai fatti refertati, oggi ulteriormente specificati, la sanzione comminata, tenuto conto anche della fede privilegiata da attribuire al documento arbitrale (cfr. art. 31 lettera a1 del C.G.S.), nonché della qualifica di capitano del calciatore Banin e della reiterazione da parte sua della spinta al direttore di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società F.C. Blucerchiati; • di confermare la squalifica sino al 28/2/2006 a carico del calciatore Banin Mauro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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