COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 25 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SOTTOMARINA CALCIO Avverso validità gara Cà Emiliani – Sottomarina Calcio dell’8/1/2006 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 25 Gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SOTTOMARINA CALCIO Avverso validità gara Cà Emiliani – Sottomarina Calcio dell’8/1/2006 – Campionato di 3^ Categoria L’A.S.D. Sottomarina Calcio ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentandol’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Cà Emiliani, sotto il profilo del tesseramento, del giocatore Ferraresso Claudio. La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dall’ASD Sottomarina Calcio e trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Venezia; esaminata la documentazione ufficiale relativa alla gara in epigrafe; effettuati i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali é risultato che il calciatore Ferraresso Claudio, alla data della disputa dell’incontro in epigrafe, non risulta tesserato a favore della Soc. Cà Emiliani, ma risulta svincolato in base al disposto di cui agli art. 32 bis e 32 ter delle NOIF; la Commissione Disciplinare osserva inoltre quanto segue: merita anzitutto rilevare che il Comitato Regionale Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società operanti nel suo ambito la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 25/7/2005 punto 1.1.2. (vedi pag. 4/62), con il quale inoltre riportava i nominativi dei calciatori svincolati per “decadenza del tesseramento”, indirizzando – ulteriormente - alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2005 (vedi pag. 58). accertato quindi che la Soc. Cà Emiliani ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2005/2006, delle disposizioni che regolavano il tesseramento dei giocatori svincolati per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF.; constatato che la Società Cà Emiliani ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, pur giustificandosi, ammette la responsabilità ascritta; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che la partecipazione irregolare del giocatore Ferraresso Claudio all’incontro in epigrafe ne ha inficiato la validità P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’ASD Sottomarina Calcio; • di infliggere a carico della Società Cà Emiliani, in base al disposto dell’art. 12, 5° comma, lettera a ) del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : Cà Emiliani - Sottomarina 0 – 3; • di infliggere a carico della Società Cà Emiliani l’ammenda di € 55,00.-, per aver fatto partecipare ad un incontro ufficiale un calciatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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