COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. ARBIZZANO Avverso Inibizione sino al 20/2/2006 Sig. Blanco Giovanni (Dirigente) – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. ARBIZZANO Avverso Inibizione sino al 20/2/2006 Sig. Blanco Giovanni (Dirigente) – Campionato di 1^ Categoria Il reclamo proposto dall’A.C.D. Arbizzano, non viene esaminato perché inammissibile, come disposto dall’art. 41, comma 3°, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di ricorso vertente su un provvedimento disciplinare inoppugnabile (sanzione inibitoria inferiore ad un mese). P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.C. Arbizzano; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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