COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RIESE Avverso validità gara Riese – Arsiè del 15/1/2006 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. RIESE
Avverso validità gara Riese - Arsiè del 15/1/2006 – Campionato di 2^ Categoria
L’A.C. Riese ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra della Soc. Arsié, del giocatore Faoro Emanuel sotto il profilo del tesseramento.
La Commissione Disciplinare
esaminato il rituale reclamo avanzato dall’A.C. Riese e gli atti ufficiali di gara;
espletate indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dalle quali é stato accertato che l’A.C. Arsié ha
tesserato il calciatore Faoro Emanuel soltanto a decorrere dal 21/1/2006;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Arsiè che, pur adducendo giustificazioni, ha ammesso i fatti addebitati;
confermata quindi, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del calciatore Faoro Emanuel all’incontro in
giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Riese;
• di applicare a carico dell’A.C. Arsié la sanzione sportiva della perdita della gara, in base al disposto di cui all’art. 12,
5° comma, lettera a ) del C.G.S., omologandola c.s. : Riese – Arsiè 3 – 0;
La tassa reclamo non é stata versata.
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