COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CALTRANO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 28 del 15/1/2006 – Squalifica giocatore Frigo Rino sino al 14/9/2008 – Ammenda di € 75,00 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CALTRANO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 28 del 15/1/2006 – Squalifica giocatore Frigo Rino sino al 14/9/2008 – Ammenda di € 75,00 – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Caltrano ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale diVicenza, pubblicate nel Comunicato n. 28 del 15/1/2006, con le quale ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica a carico del giocatore Frigo Rino sino al 14/9/2008 perché “alla vista del secondo cartellino giallo si avventava contro il direttore di gara e lo prendeva per il collo con tutte e due le mani stringendolo e alzandolo da terra per circa 20 centimetri, insultandolo pesantemente; il tutto avveniva al 46° del secondo tempo e l’arbitro terminava l’incontro , ma a fine gara, nello spogliatoio veniva colto da vomito e riscontrava un gonfiore e arrossamento al collo”. -ammenda di € 75,00.- per “insulti all’arbitro durante la gara e per comportamento minaccioso, che lo costringeva a sostare nello spogliatoio per circa mezz’ora. La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dall’U.S. Caltrano; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha integralmente confermato il suo dettagliato rapporto; ritenuto che al referto arbitrale deve attribuirsi fede privilegiata (crf. art. 31, lettera a1 del CGS); valutate le decisioni del Giudice di Primo Grado, le stesse si ritengono congrue, rispetto ai fatti refertati ed oggi pienamente confermati P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Caltrano; • di confermare la squalifica sino al 14/9/2008 a carico del calciatore Frigo Rino (Caltrano); • di confermare l’ammenda di € 75,00 a carico dell’U.S. Caltrano. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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