COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. TORRESELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 dell’1/2/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Simionato Massimo; Squalifica per due giornate giocatore Pagliarin Enrico – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO G.S. TORRESELLE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 dell’1/2/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Simionato Massimo; Squalifica per due giornate giocatore Pagliarin Enrico – Campionato di 2^ Categoria
La Società G.S. Torreselle ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate nel Com. Uff. n. 34 dell’1/2/2006, con le quali venivano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari a carico di :
• Squalifica per tre giornate al Giocatore Simionato Massimo “una giornata per espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”;
• Squalifica per due giornate al Giocatore Pagliarin Enrico.
La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati.
La Commissione Disciplinare
dichiara preliminarmente improponibile, ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del C.G.S., il ricorso nella parte relativa alla squalifica per due giornate a carico del calciatore Pagliarin Enrico perché provvedimento inoppugnabile;
esaminata la parte dell’opposizione inerente la squalifica per tre giornate del calciatore Simionato Massimo;
visti gli atti ufficiali di gara;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto che la sanzione appare congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere la parte del ricorso del G.S. Torreselle riguardante la squalifica per tre giornate a carico del giocatore
Simionato Massimo che viene quindi confermata;
• di dichiarare inammissibile la parte del ricorso relativa alla squalifica per due giornate del giocatore Pagliarin Enrico;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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