COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. PLAVIS Avverso regolarità gara Plavis – Feltreseprealpi del 17/09/2005 – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. PLAVIS Avverso regolarità gara Plavis - Feltreseprealpi del 17/09/2005 – Campionato Juniores Regionale La Commissione Disciplinare preliminarmente scioglie la riserva inerente all’oggetto e pubblicata nel Comunicato del C.R. Veneto n. 15 del 5/10/2005 punto 3.2.4. In data 20/09/2005 la Società U.S. Plavis presentava reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione nelle fila della squadra della Soc. Feltreseprealpi, del giocatore De Nardin Marco, sotto il profilo del tesseramento. A seguito di richiesta del C.R.V., l’U.S. Feltreseprealpi comunicava con fax datato 29/9/2005, di aver provveduto a tesserare il De Nardin soltanto in data 19/09/2005, dopo la effettuazione della gara presa in esame e, nel contempo, sollevava il dubbio che il redigente del reclamo dell’U.S. Plavis fosse persona estranea alla stessa U.S. Plavis e quindi non legittimata alla firma. Da qui la decisione della C.D. di sospendere il giudizio e di investire l’Ufficio Indagine della F.I.G.C. per verificare l’esistenza o meno di possibili profili di illeciti delle parti interessate. La Commissione Disciplinare esaminata la relazione dell’Ufficio Indagine della F.I.G.C., pervenuta in data 4/2/2006, dalla quale risulta, da un lato, confermata la posizione irregolare del calciatore De Nardin Marco e, dall’altra, la riconducibilità del reclamo al Presidente della Società U.S. Plavis Sig. Dal Castel Eugenio; constatato quindi che il reclamo presentato dall’U.S. Plavis é pienamente rituale anche sotto il profilo della legittimazione del firmatario; visti gli atti ufficiali di gara Plavis – Feltreseprealpi del 17/9/2005; constatato altresì che il calciatore De Nardin Marco (Feltreseprealpi) ha preso parte alla disputa del predetto incontro del Campionato Juniores Regionale in posizione irregolare agli effetti del tesseramento P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo proposto dall’U.S. Plavis; • di infliggere a carico dell’U.S. Feltreseprealpi la sanzione sportiva della perdita della gara, oggetto del reclamo, in base al disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., omologandola c.s.: Plavis – Feltreseprealpi 3 – 0; • di infliggere a carico dell’U.S. Feltreseprealpi l’ammenda di € 55,00.- per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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